Art. 188

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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 37; legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 26 marzo 1865, art. 20 (testo unico, art. 71).

[2]E' vietato il cumulo di piu' pensioni di riposo a carico del bilancio generale dello Stato, eccettuati i casi espressamente determinati dagli articoli seguenti.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art188 · fonte su Normattiva