Art. 191

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[1]Legge 19 luglio 1862, art. 13.

[2]I militari di qualsiasi corpo e gli agenti di custodia delle carceri e dei riformatori governativi, chiamati ad impiego di funzionario ed agente di pubblica sicurezza, e di agente di finanza o forestale, potranno ritenere la pensione di riposo, percependo simultaneamente lo stipendio assegnato a codesti impieghi.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 7 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art191 · fonte su Normattiva