Art. 192

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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 39; legge 28 dicembre 1867, n. 4164, art. 3; regio decreto 13 ottobre 1870, n. 5920, art. 22.

[2]Gli impiegati civili, cha alla promulgazione della legge 14 aprile 1864, n. 1731, messi a riposo avevano diritto a pensione, e quelli che al cessare dall'impiego abbiano raggiunto quel tempo di servizio che per le leggi anteriori, avrebbe dato diritto a pensione se avessero ottenuto il collocamento a riposo, potranno esercitare il loro diritto a termini delle presenti disposizioni, o a termini delle leggi anteriori a cui erano sottoposti; ma in quest'ultimo caso si prendera' per base della liquidazione lo stipendio che godevano secondo gli ordinamenti dei governi cessati dal 1859 fino alla costituzione del regno d'Italia, e cio' salvo la disposizione dell'articolo 76.

[3]Queste disposizioni sono anche applicabili agli impiegati civili delle provincie venete e di Mantova, ed a quelli di Roma e provincia, che ivi erano stati nominati rispettivamente avanti il 1° gennaio 1868 od il 1° novembre 1870.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art192 · fonte su Normattiva