Art. 194

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[1]Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9; legge 25 gennaio 1885, n. 2889; art. 8 (testo unico, art. 72).

[2]Resta in facolta' dei militari che erano in servizio effettivo od in posizione ausiliaria al 1° luglio 1884 e che contavano venti o piu' anni di servizio, di optare per le disposizioni contenute nelle leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, numeri 2143 e 2217, e in quelle 25 maggio e 11 luglio 1852, numeri 1376 e 1402.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art194 · fonte su Normattiva