Art. 195
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[1]Legge 29 giugno 1882, n. 831, art. 98 (testo unico sull'ordinamento dell'esercito approvato con regio decreto 14 luglio 1887, articolo 106, e testo unico pensioni, art. 81).
[2]Ai professori e maestri civili delle scuole militari, ai farmacisti militari, ed agli impiegati civili contabili mantenuti nel rispettivo ramo di servizio, che si trovavano in servizio al 30 settembre 1873, continueranno ad essere applicate, quanto alle pensioni, e per tutto il tempo che resteranno in servizio militare, le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente al 29 giugno 1882.
[3]Per le pensioni potranno pero' optare per il trattamento stabilito per gli impiegati civili dello Stato.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva