Art. 196

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[1]Legge 8 dicembre 1878, n. 4610, art. 36; legge 14 maggio 1882, n. 747, articolo unico.

[2]Gli ufficiali dei corpi militari soppressi in base alla legge 3 dicembre 1878, n. 4610, i quali fecero passaggio nei personali civili della marina, e i professori delle regie scuole di marina, dichiarati colla legga stessa, personale civile, come pure i militari del corpo reale equipaggi ed assistenti del genio navale, che hanno fatto passaggio nel personale dei capi tecnici e capi operai di marina, avranno diritto di optare per le leggi di pensioni militari, in base alla posizione che avevano quando cessarono dal servizio o dalla assimilazione militare.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art196 · fonte su Normattiva