Art. 197
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[1]Legge 3 dicembre 1878, art. 37.
[2]Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono estese ai contabili della regia marina in servizio al 3 dicembre 1878, provenienti dal corpo dei contabili, soppresso con regio decreto 23 dicembre 1876, n. 3607; e ai farmacisti che si trovavano in servizio al tempo della emanazione del regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3613, coi quali vennero dichiarati personale civile.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva