Art. 198
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[2]Gli impiegati civili e i militari i quali al 1° luglio 1893 si trovavano nelle condizioni prescritte dalle leggi precedenti per aver diritto al collocamento a riposo, conservano la facolta' di liquidare la pensione sulla media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio, purche' cessino dal servizio con lo stesso grado e stipendio che avevano al 15 giugno dello stesso anno.
[3]Conservano lo stesso diritto coloro i quali saranno collocati a riposo d'autorita' o per ragioni di salute prima di aver compiuto un quinquennio nello stesso grado e con lo stesso stipendio che avevano al 15 giugno 1893.
[4]La vedova e i figli minorenni dell'impiegato civile o del militare che sia morto nello stesso grado e collo stesso stipendio che aveva al 15 giugno 1893, conserveranno la facolta' di far liquidare la propria pensione sulla media degli stipendi percepiti dal defunto nell'ultimo triennio.
[5]Gli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio effettivo d'autorita' durante i due anni e mezzo dopo il 15 giugno 1893, avranno la pensione liquidata in base all'ultimo stipendio, purche' conservino lo stesso grado e stipendio che avevano alla data stessa.
[6]Anche nel caso di promozione degli impiegati civili e dei militari di cui si parla nei capoversi precedenti, essi e i loro aventi diritto non potranno mai liquidare una pensione minore di quella che toccherebbe loro se cessassero dal servizio nel grado e collo stipendio uguali a quelli che avevano al 15 giugno 1893.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva