Art. 199
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[2]Le pensioni per gli ufficiali e loro aventi diritto, comprese quelle degli ufficiali che erano in servizio od in posizione ausiliaria al 1° luglio 1884, saranno liquidate in base agli stipendi stabilii dalle leggi 5 luglio 1882, numeri 853 e 854.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva