Art. 199

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[1]Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 8 (testo unico, art. 72).

[2]Le pensioni per gli ufficiali e loro aventi diritto, comprese quelle degli ufficiali che erano in servizio od in posizione ausiliaria al 1° luglio 1884, saranno liquidate in base agli stipendi stabilii dalle leggi 5 luglio 1882, numeri 853 e 854.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art199 · fonte su Normattiva