Art. 2
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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 2.
[2]L'impiegato che per ferite riportate o per infermita' contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni, fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'eta' sua e la durata dei suoi servigi.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva