Art. 2

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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 2.

[2]L'impiegato che per ferite riportate o per infermita' contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni, fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'eta' sua e la durata dei suoi servigi.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art2 · fonte su Normattiva