Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 17 ottobre 1881, art. 6.
[2]Possono essere collocati nella posizione di servizio ausiliario di autorita', gli ufficiali del regio esercito, contemplati nell'articolo precedente, i quali conservino l'attitudine ai servizi indicati nella legge relativa, ed abbiano raggiunto i limiti di eta' per ciascun grado qui sotto specificati:
[3]Per tutti gli ufficiali, Carabinieri, meno i carabinieri contabili e i contabili e i veterinari veterinari
[4]Tenente generale.... 60 »
[5]Maggiore generale... 55 »
[6]Colonnello....... 52 52
[7]Tenente colonnello... 52 52
[8]Maggiore........ 52 52
[9]Capitano........ 45 50
[10]Subalterno....... 42 48
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva