Art. 20

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[1]Legge 17 ottobre 1881, art. 6.

[2]Possono essere collocati nella posizione di servizio ausiliario di autorita', gli ufficiali del regio esercito, contemplati nell'articolo precedente, i quali conservino l'attitudine ai servizi indicati nella legge relativa, ed abbiano raggiunto i limiti di eta' per ciascun grado qui sotto specificati:

[3]Per tutti gli ufficiali, Carabinieri, meno i carabinieri contabili e i contabili e i veterinari veterinari

[4]Tenente generale.... 60 »

[5]Maggiore generale... 55 »

[6]Colonnello....... 52 52

[7]Tenente colonnello... 52 52

[8]Maggiore........ 52 52

[9]Capitano........ 45 50

[10]Subalterno....... 42 48

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art20 · fonte su Normattiva