Art. 200

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[1]Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9 (testo unico, art. 73).

[2]L'annessa tabella II sara' applicata ai guardarmi, ed agli appuntati dei reali carabinieri, che trovansi tuttora in servizio e che venissero collocati a riposo con quel grado; e verranno assimilati rispettivamente ai capi musica ed ai caporali maggiori.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art200 · fonte su Normattiva