Art. 200
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[2]L'annessa tabella II sara' applicata ai guardarmi, ed agli appuntati dei reali carabinieri, che trovansi tuttora in servizio e che venissero collocati a riposo con quel grado; e verranno assimilati rispettivamente ai capi musica ed ai caporali maggiori.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva