Art. 201

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[1]Legge 2 luglio 1885, art. 4 (testo unico, art. 79).

[2]Sono ammesse al beneficio di cui all'articolo 126 le vedove e gli orfani dei militari ed assimilati, i cui matrimoni siano stati, prima dell'indulto del 1871, autorizzati o riconosciuti, ma con esclusione della moglie dal diritto alla pensione vedovile.

[3]In nessun caso pero' le orfane saranno ammissibili ad assegno, se maggiorenni, salvo il diritto che competa alle orfane dei militari della marina per l'articolo 117.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art201 · fonte su Normattiva