Art. 21
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[1]Legge 29 gennaio 1885, art. 6.
[2]Gli ufficiali dello stato maggiore generale della regia marina, se hanno raggiunto l'eta' indicata, pei vari gradi, dalla tabella seguente, cessano dal servizio attivo e sono collocati nella posizione di servizio ausiliario quando conservino attitudine ad alcuno dei servizi indicati nella relativa legge.
[3]STATO MAGGIORE GENERALE.
[4]Vice ammiraglio..... anni 65
[5]Contr'ammiraglio..... » 60
[6]Capitano di vascello... » 55
[7]Capitano di fregata... » 52
[8]Capitano di corvetta... » 50
[9]Ufficiali inferiori... » 45
[10]Durante il tempo di guerra resta sospesa l'applicazione del presente articolo.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 30 dicembre 1915 · versione 0 su Normattiva