Art. 22
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[1]Legge 25 maggio 1852, art. 11 e 25 (testo unico, art. 2) e legge 29 gennaio 1885, articolo 6.
[2]La riforma viene applicata agli ufficiali che non siano piu' ammissibili al servizio effettivo, per infermita' incurabili, o per riconosciuta inabilita', e che non abbiano diritto al collocamento a riposo.
[3]Per gli ufficiali dello stato maggiore generale della regia marina, il collocamento in riforma d'autorita' viene limitato ai soli casi di cui all'articolo 14, inteso il consiglio superiore di marina, conformemente all'articolo stesso.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva