Art. 23

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[1]Legge 11 luglio 1852, n. 1402, art. 1 (testo unico, art. 4).

[2]I militari di truppa, i quali contino diciotto anni di servizio, e siano affetti da infermita' incurabili, non provenienti dal servizio, che li rendano inabili a continuare nel servizio medesimo, hanno diritto di essere collocati in riforma.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art23 · fonte su Normattiva