Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[2]I militari di truppa, i quali contino diciotto anni di servizio, e siano affetti da infermita' incurabili, non provenienti dal servizio, che li rendano inabili a continuare nel servizio medesimo, hanno diritto di essere collocati in riforma.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva