Art. 24

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[1]Legge luglio 1890, n. 7004, art. 1 e 2.

[2]Per i funzionari coloniali e per gli altri impiegati dello Stato, nonche' per i militari di terra e di mare, i quali sono stati o saranno, per incarico del governo, nei possedimenti del mar Rosso, sulle coste di detto mare al di la' del golfo di Suez, nel golfo di Aden ed in tutti i paesi dell'Africa orientale, sono considerate come contratte in servizio o per effetto del medesimo le malattie dalle quali vanno afflitti gli europei in quelle regioni, in conseguenza delle speciali condizioni del clima.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art24 · fonte su Normattiva