Art. 27
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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 11.
[2]Non sono computati: il tempo scorso in aspettativa per motivi dl famiglia; quello scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna, che, a termini dell'art. 20 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, debba equipararsi alle pene correzionali stabilite dal codice penale del 1859, nonche' il tempo di pena.
[3]Nei casi di disponibilita' il tempo e' valutato per intiero, ed in quelli di aspettativa per motivi di salute e' computato per meta'.
[5]Per i prefetti del regno, inviati straordinari e ministri plenipotenziari, consiglieri di legazione, consoli generali e consoli, il tempo passato in aspettativa per motivi di servizio e' valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva