Art. 28
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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 13.
[2]Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato e' collocato a riposo, o altrimenti perde la qualita' d'impiegato, fino al giorno in cui viene riammesso, non e' calcolato.
[3]Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sara' unito all'anteriore per la pensione di riposo che gli potra' competere, salvo il disposto dell'art. 70. In ogni caso questa pensione non sara' inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva