Art. 29
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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 10.
[2]Il servizio prestato nella carriera militare sara' computato, pel conseguimento della pensione civile, in conformita' di quanto e' stabilito per le pensioni dei militari di terra e di mare.
[3]Le disposizioni concernenti il modo di valutare gli anni di campagna pei militari ammessi alla pensione, saranno anche applicate agli impiegati civili, che avranno prestato servizio presso l'armata si' di terra che di mare.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva