Art. 3
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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 3.
[2]Ha diritto ad essere collocato a riposo coll'indennita' di cui all'articolo 83:
- a)l'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni venticinque e maggiore di dieci, ed e' divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente;
- b)l'impiegato che, avendo servito meno di venticinque anni, ma piu' di dieci, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilita' per soppressione o per riforma degli uffizi.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva