Art. 30
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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 41.
[2]Nel liquidare il trattamento dovuto agli impiegati civili, che al momento in cui cessano dall'impiego, possono, a tenore dell'articolo 1, invocare l'applicazione di queste disposizioni, sara' tenuto calcolo eziandio di quei servizi resi anteriormente alla pubblicazione della legge 14 aprile 1864, n. 1731, od alla sua estensione per le provincie venete, di Mantova e di Roma, i quali sebbene non retribuiti direttamente dallo Stato, davano, in virtu' delle leggi preesistenti, titolo a un trattamento di riposo a carico del pubblico erario.
[3]Non sara' pero' tenuto conto del servizio anteriore pel quale non era prima accordato diritto ad una pensione di riposo a carico dell'erario, salvoche' si tratti dei servigi prestati nella qualita' di alunno, volontario o altro equivalente, a termini dell'articolo 26.
[4]Per gli impiegati in carriera al momento della promulgazione od estensione alle provincie venete e di Mantova ed a quella di Roma della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sara' considerato come titolo regolare di ammissione in qualita' di soprannumerario, alunno o volontario, o altro equivalente, quello che sia conforme alle disposizioni vigenti al tempo in cui essi entrarono in servizio.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva