Art. 32
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[2]Questa disposizione e' estesa agli impiegati temporanei della cessata amministrazione generale del censo per la Lombardia, agli impiegati della pure cessata direzione del censo per le provincie venete, ed agli impiegati degli uffici, pure cessati, che succedettero alle dette amministrazioni e direzioni.
[3]Essa e' pure applicabile agli impiegati temporanei della cessata giunta del censimento romano.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva