Art. 32

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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 43; legge 31 dicembre 1883, n. 1795, art 1. Hanno diritto a pensione gl'impiegati presso la giunta temporanea del censimento di Milano, allorche' siano nelle condizioni per le quali e' stata ad essi fino ad ora conceduta.

[2]Questa disposizione e' estesa agli impiegati temporanei della cessata amministrazione generale del censo per la Lombardia, agli impiegati della pure cessata direzione del censo per le provincie venete, ed agli impiegati degli uffici, pure cessati, che succedettero alle dette amministrazioni e direzioni.

[3]Essa e' pure applicabile agli impiegati temporanei della cessata giunta del censimento romano.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art32 · fonte su Normattiva