Art. 33

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[1]Legge 2 aprile 1865; regio decreto 6 dec. 1865, articolo 287; legge 26 marzo 1871, n. 129, art. 1; regio decreto 25 giugno 1871, n. 284, art. 119.

[2]Il servizio degli uscieri e cursori giudiziari stipendiati di Lombardia e Toscana, e' valutabile agli effetti di pensione fine al 30 giugno 1866, data della cessazione dello stipendio.

[3]Per le provincie venete e di Mantova, il servizio e' valutabile a tutto febbraio 1872.

[4]E' fatta eccezione pero' per gli uscieri delle corti di dette provincie, ai quali e' computabile anche il servizio posteriore, in quanto retribuiti con stipendio.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art33 · fonte su Normattiva