Art. 35
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[1]Legge 23 giugno 1877, n. 3918, art. 5.
[2]Gli incaricati di insegnamento dei ginnasi e delle scuole tecniche e gli insegnanti aggiunti delle normali, dei quali e' cenno negli articoli 204, 289 e 361 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che ebbero per tre anni consecutivi la conferma nel loro ufficio, sono pareggiati, per i diritti a pensione, ai professori reggenti.
[3]Legge 26 dicembre 1877, n. 4213, art. 2.
[4]Sono parimenti pareggiati ai professori reggenti, per cio' che si riferisce al diritto di pensione, gli incaricati di insegnamento negli istituti tecnici, di marina mercantile e nelle scuole nautiche che, per tre anni consecutivi, a datare dal 1° gennaio 1878, ebbero la conferma nel loro ufficio.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva