Art. 36
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[1]Legge 6 luglio 1862, n. 680, art. 39.
[2]Gl'impiegati e salariati delle camere di commercio, nominati dal governo o dai ministri, e stati sottoposti a rilascio sullo stipendio, passati al servizio delle nuove camere, istituite con la legge 6 luglio 1862, n. 680, conservano il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione che spetterebbe loro ai termini delle leggi vigenti, se avessero continuato a servire lo Stato.
[3]Nel caso di soppressione d'impiego, gl'impiegati che non abbiano diritto a pensione non potranno essere collocati a riposo se non dopo di essere rimasti in aspettativa per tre anni.
[4]Le regole vigenti, in ordine alle pensioni delle vedove e figli degli impiegati e salariati dello Stato, saranno pure applicabili nel caso predetto.
[5]Le pensioni dl cui nel presente articolo saranno ripartite tra lo Stato e le camere di commercio in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno abbia corrisposto all'impiegato.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva