Art. 37

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[1]Legge 3 luglio 1864, n. 1827, art. 18; regio decreto 25 agosto 1870, n. 5840, art. 62

[2]Quando i comuni riscuotono i dazi di consumo e vengono questi assunti dal governo, o dal medesimo appaltati, gli impiegati ed altri agenti addetti esclusivamente al servizio dei dazi di consumo comunali, secondo gli organici regolarmente approvati ed attuati, che passano a carico del governo, canservano il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, senza loro colpa, la pensione che, secondo le vigenti disposizioni, puo' loro spettare.

[3]Dal giorno in cui gli impiegati sono assunti dal governo diventano impiegati governativi, ed essi, le loro vedove ed i figli sono trattati, anche per cio' che concerne la pensione, come gl'impiegati dello Stato.

[4]La pensione sara' ripartita a carico del comune e dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi che il comune e lo Stato abbiano corrisposto allo impiegato.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art37 · fonte su Normattiva