Art. 38
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[2]Qualora il governo riscuota i dazi di consumo, e questi vengano assunti dal comune, i funzionari, gl'impiegati e salariati governativi addetti alla riscossione dei dazi di consumo passano al comune, a norma delle regole prescritte per il passaggio degli impiegati dal comune al governo.
[3]Non avranno pero' essi, e le loro vedove e figli, a ricevere una pensione inferiore a quella che avrebbe loro corrisposto lo Stato se gl'impiegati fossero rimasti al servizio governativo e nel posto che occupavano al momento del passaggio.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva