Art. 39
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[2]Qualora il governo dopo tolta ai comuni la riscossione dei dazi la cedesse ad appalto, gl'impiegati e gli agenti addetti a tale riscossione, addivenuti impiegati od agenti governativi, che passeranno temporaneamente al servizio dell'appaltatore, hanno diritto alla pensione di riposo, purche' corrispondano all'erario nazionale, sugli stipendi di cui godono al momento in cui sono passati al servizio temporaneo dell'appaltatore, le ritenute cui vanno soggetti gl'impiegati del governo.
[3]L'appaltatore non ha facolta' di rimuoverli dallo ufficio se non per gravi motivi e col previo assenso del Ministero, il quale determinera' a termini dell'articolo 183 della presente legge, se l'impiegato dispensato conservi il diritto alla pensione del riposo.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva