Art. 42
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[1]Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A, art. 244 a 246, e 248 (testo unico approvato con regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, articoli 278 a 250, e 282).
[2]I funzionari e salariati governativi, passati in servizio delle provincie in forza della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegati A ed F, conservano il diritto di conseguire la pensione che spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.
[3]Questa pensione sara' ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbia corrisposto all'impiegato.
[4]Le disposizioni in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati, saranno pure applicabili nei casi precedenti con lo stesso sistema di riparto.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva