Art. 45
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[1]Legge 6 aprile 1879, n. 4817, art. 156; regio decreto 23 novembre 1879, n. 5170, articolo 160.
[2]Agli impiegati dello Stato conservati al servizio degli archivi notarili istituiti colla legge 25 luglio 1875, n. 2786, sono applicabili le disposizioni generali sulle pensioni e sulle ritenute stabilite per gl'impiegati dello Stato.
[3]Nella liquidazione della loro pensione i detti impiegati comuleranno i servizi prestati sia allo Stato, sia agli archivi notarili, e la pensione sara' loro corrisposta dall'erario dello Stato e dalla cassa dell'archivio cui sono addetti, in proporzione della durata del servizio prestato allo Stato ed agli archivi notarili.
[4]La quota dovuta dallo Stato sara' calcolata sulla media degli stipendi che l'impiegato percepiva negli ultimi tre o cinque anni del suo servizio governativo, e similmente quella dovuta dall'archivio sulla media degli stipendi degli ultimi tre o cinque anni del servizio prestato all'archivio medesimo.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva