Art. 47

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[1]Legge 5 luglio 1882, n. 848, art. 5.

[2]Il servizio prestato nella soppressa giunta liquidatrice e nel regio commissariato dell'asse ecclesiastico di Roma, nonche' nelle amministrazioni della disciolta cassa ecclesiastica, del fondo per il culto e degli economati generali dei benefizi vacanti, potra' cumularsi con quello gia' prestato e che si prestasse in avvenire nelle amministrazioni dello Stato.

[3]Il carico della pensione o della indennita' sara' ripartito tra le diverse amministrazioni in cui l'impiegato avra' prestato il servizio, in proporzione della somma totale degli stipendi che le amministrazioni medesime avranno rispettivamente corrisposti all'impiegato.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art47 · fonte su Normattiva