Art. 49
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[1]Legge 6 agosto 1893, n. 456, art. 1 a 4.
[2]Tutti gli insegnanti, funzionari e salariati dei collegi convitti e degli Istituti provinciali e comunali e degli altri istituti sottoposti alla direzione dello Stato e di nomina governativa, di istruzione secondaria classica, tecnica e normale che, per effetto immediato della conversione in governativi degli istituti medesimi, passarono o passeranno al servizio dello Stato, conservano il diritto di conseguire, sia per il servizio prestato alle provincie ed ai comuni, sia pel servizio che prestarono o presteranno allo Stato, la pensione che loro spetta per effetto degli ordinamenti sulle pensioni in vigore presso le provincie, i comuni e lo Stato.
[3]La stessa disposizione e' estesa agli insegnanti, funzionari e salariati addetti ai collegi convitti ed agli istituti di istruzione, provinciali e comunali, gia' convertiti in governativi, ai quali fu liquidata una indennita' per una volta tanto, a condizione che entro due anni dal 16 agosto 1893, abbiano fatto integrale restituzione alla provincia al comune della indennita' ricevuta.
[4]La restituzione potra' anche farsi in rate mensili eguali nei due anni.
[5]La liquidazione della quota di pensione a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, sara' fatta a norma dei rispettivi ordinamenti in vigore, all'epoca della conversione dell'istituto, ed in osservanza delle disposizioni generali di legge.
[6]Qualora pero' tra le provincie od i comuni e i funzionari o salariati anzidetti, fossero intervenute particolari convenzioni per gli effetti delle pensioni di riposo, le medesime saranno osservate per la liquidazione della quota a carico del comune o della provincia.
[7]Le disposizioni vigenti, in ordine alle indennita' ed alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato, saranno pure applicabili nei casi precedenti col sistema di riparto in essi stabilito.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva