Art. 5
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[1]Legge 2 aprile 1865, n. 2215; regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 202.
[2]I giudici inamovibili che hanno compiuto l'eta' di anni settantacinque, sono dispensati da ulteriore servizio per regio decreto, salva ogni loro ragione alla pensione di riposo o ad indennita', a termine di legge.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva