Art. 50
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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 8.
[2]Il tempo del servizio prestato dai professori nelle universita' del regno, nelle scuole di applicazione per gli ingegneri e negli istituti superiori, sara' aumentato di un quinto, quante volte la loro nomina sia avvenuta per primo impiego ed in eta' non minore dl anni trentacinque.
[3]Legge 6 giugno 1885, n. 3141, art. 16.
[4]La stessa disposizione e' applicabile ai direttori delle stazioni di prova, agrarie e speciali, ed ai professori delle scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici, qualora non abbiano altro impiego dello Stato.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva