Art. 53

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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 16; legge 20 giugno 1851, art. 17 (testo unico, art. 32).

[2]Il servizio utile al conseguimento della pensione o dell'assegno si computa dal giorno della prima ammissione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina.

[3]Legge 7 febbraio 1865, art. 9; legge 26 marzo 1865, art. 11.

[4]Tale servizio utile non puo' decorrere che dall'eta' d'anni diciasette compiuti. Ogni servizio anteriore non sara' computato.

[5]Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art 1.

[6]Pero' il servizio e le campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e di Crimea, valgono come servizio valutabile anche se fatte in eta' inferiore ai diciasette anni.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art53 · fonte su Normattiva