Art. 53
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[2]Il servizio utile al conseguimento della pensione o dell'assegno si computa dal giorno della prima ammissione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina.
[4]Tale servizio utile non puo' decorrere che dall'eta' d'anni diciasette compiuti. Ogni servizio anteriore non sara' computato.
[5]Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art 1.
[6]Pero' il servizio e le campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e di Crimea, valgono come servizio valutabile anche se fatte in eta' inferiore ai diciasette anni.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva