Art. 55

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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 18; legge 20 giugno 1851, art. 19 (testo unico, art. 35).

[2]Il servizio prestato e le campagne fatte in altri eserciti o altre armate regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale anteriormente al 27 giugno 1850, o nell'armata anteriormente al 20 giugno 1851, e' ragguagliato al servizio prestato nell'esercito o nell'armata medesimi.

[3]Il servizio prestato in tali eserciti od armate, dai militari ammessi nell'esercito o nella marina nazionale posteriormente alle date sovra-espresse, o che si prestera' dai militari che vi appartengono od apparterranno, sara' tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato vent'anni di effettivo servizio nell'esercito o nell'armata nazionale.

[4]In tal computo pero' le campagne fatte in detti eserciti ed armate estere non daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 64.

[5]Non sara' parimenti tenuto conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la liberta' e l'Indipendenza d'Italia.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art55 · fonte su Normattiva