Art. 57

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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 19; legge 20 giugno 1851, art. 20 (testo unico, art. 36).

[2]E' computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato sulle carriere civili.

[3]Il militare a riposo che quindi venga ammesso ad un impiego civile, puo' conservare il diritto a che i servizi militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile, salve le disposizioni degli articoli 189, 190 e 191.

[4]I militari collocati a riposo mentre adempieno a funzioni civili, e che hanno prestato servizi civili per oltre un decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiono le funzioni, invece della pensione militare.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art57 · fonte su Normattiva