Art. 58

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 25 maggio 1852, art. 23 (testo unico, art. 37).

[2]Per gli ufficiali il tempo passato in disponibilita', ovvero in aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, per infermita' incontrate per ragione di servizio, e' computato per intero, agli effetti della pensione, come servizio effettivo, attivo o sedentario, secondoche' l'ufficiale apparteneva a questo od a quello allorche' venne collocato in disponibilita' od in aspettativa.

[3]Il tempo passato in aspettativa per infermita' non provenienti dal servizio o per sospensione dall'impiego, e' computato per meta'.

[4]Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia, non e' computato.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art58 · fonte su Normattiva