Art. 59

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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 22 (testo unico, art. 41).

[2]Qualunque servizio effettivo si computa per intero sino al compimento degli anni di servizio richiesti dall'art. 9 per avere diritto al collocamento a riposo, e quanto al tempo eccedente:

[3]il servizio nelle compagnie veterani del corpo invalidi e veterani e nei veterani d'artiglieria e del genio e' computato solo per meta';

[4]il servizio che il militare ha prestato come ufficiale in soprannumero nel corpo degli invalidi e veterani, o comunque negli invalidi, non e' computato.

[5]Il servizio pero' degli ufficiali e dei sottufficiali appartenenti allo stato maggiore del corpo invalidi e veterani, e quello prestato dai militari del corpo stesso e dai veterani d'artiglieria e del genio, quali comandati al ministero della guerra, o alle direzioni, ai comandi, istituti ed uffici da esso dipendenti, e' computato per intero.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art59 · fonte su Normattiva