Art. 6
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[2]Oltre i casi previsti dalla presente legge, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli ed i prefetti del regno, possono essere posti a riposo per ragione di servizio, previa deliberazione del consiglio dei ministri.
[3]In questo caso i detti funzionari avranno diritto alla indennita' di cui all'articolo 84, dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella loro qualita', od anche promiscuamente in altri uffizi precedenti; ed alla pensione nella misura stabilita dal titolo III, capo I, dopo dieci anni di eguale servizio.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 11 aprile 1926 · versione 0 su Normattiva