Art. 6

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 11 aprile 1926. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 14 luglio 1887, num. 4711, art. 1, 4 e 5; legge 11 luglio 1889, n. 6233, art. 3 e 4.

[2]Oltre i casi previsti dalla presente legge, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli ed i prefetti del regno, possono essere posti a riposo per ragione di servizio, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

[3]In questo caso i detti funzionari avranno diritto alla indennita' di cui all'articolo 84, dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella loro qualita', od anche promiscuamente in altri uffizi precedenti; ed alla pensione nella misura stabilita dal titolo III, capo I, dopo dieci anni di eguale servizio.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 11 aprile 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art6 · fonte su Normattiva