Art. 60

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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 13.

[2]Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario computabile agli effetti di aumentare la pensione o l'assegno gia' liquidato, non puo' essere superiore ad otto anni, ed e' calcolato per la meta'.

[3]Il tempo di servizio effettivo prestato in tempo di pace dall'ufficiale ascritto al servizio ausiliario, sara' computato per intero, purche' abbia la durata almeno di sei mesi continuativi.

[4]E' pure computato per intero il tempo di servizio effettivo prestato in caso di guerra.

[5]Legge 17 ottobre 1881, art. 8, legge 29 gennaio 1885, art. 9 (testo unico, art. 38).

[6]Agli ufficiali che cessino dalla posizione di servizio ausiliario per rivocazione dall'impiego o rimozione dal grado, non e' computato il tempo passato in tale posizione per l'aumento di pensione.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art60 · fonte su Normattiva