Art. 61
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[2]Il tempo trascorso in congedo illimitato non e' valutato per il diritto al collocamento a riposo, e nella determinazione della pensione, eccetto che per i militari di truppa dell'esercito che al 9 giugno 1875, e per i militari di truppa della marina che al 5 giugno 1885 avessero gia' avuto diritto al collocamento a riposo, a termini delle leggi allora vigenti.
[3]Legge 27 giugno 1850, art. 21.
[4]Per i militari che si trovavano in tali condizioni, il tempo scorso in congedo illimitato e' valutato per intero nel computo degli anni necessari per aver diritto al collocamento a riposo, ma non e' contato che per un terzo nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.
[5]Il tempo passato in congedo illimitato non e' parimenti valutato per gli ufficiali di complemento, di milizia e di riserva. Per tutti questi ufficiali inoltre non e' tenuto conto di quel tempo che devono passare sotto le armi esclusivamente per la propria istruzione, o per qualche servizio eventuale non obbligatorio.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva