Art. 61

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[1]Legge 7 giugno 1875, art. 1; legge 15 giugno 1893, art. 15 (testo unico, art. 39).

[2]Il tempo trascorso in congedo illimitato non e' valutato per il diritto al collocamento a riposo, e nella determinazione della pensione, eccetto che per i militari di truppa dell'esercito che al 9 giugno 1875, e per i militari di truppa della marina che al 5 giugno 1885 avessero gia' avuto diritto al collocamento a riposo, a termini delle leggi allora vigenti.

[3]Legge 27 giugno 1850, art. 21.

[4]Per i militari che si trovavano in tali condizioni, il tempo scorso in congedo illimitato e' valutato per intero nel computo degli anni necessari per aver diritto al collocamento a riposo, ma non e' contato che per un terzo nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

[5]Il tempo passato in congedo illimitato non e' parimenti valutato per gli ufficiali di complemento, di milizia e di riserva. Per tutti questi ufficiali inoltre non e' tenuto conto di quel tempo che devono passare sotto le armi esclusivamente per la propria istruzione, o per qualche servizio eventuale non obbligatorio.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art61 · fonte su Normattiva