Art. 66
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 20 giugno 1851, art. 25.
[2]Per i militari della regia marina e' computato in aggiunta al sevizio militare pel conseguimento della pensione di ritiro per la meta' della sua durata, la navigazione con retribuzione alla cassa invalidi della marina mercantile in Genova, sui bastimenti nazionali di commercio.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva