Art. 68

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 1° luglio 1890, art. 1.

[2]Pei funzionari coloniali e per gli altri impiegati dello Stato, nonche' per i militari dell'esercito e dell'armata, i quali sono stati o saranno per incarico del governo nelle localita' indicate all'articolo 24, il tempo del servizio prestato in una o piu' volte fino al limite complessivo di due anni e' computato in ragione del doppio per la liquidazione della pensione.

[3]Il tempo passato nelle stesse condizioni oltre due anni e' computato con l'aumento di un terzo per gli effetti di cui sopra.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art68 · fonte su Normattiva