Art. 69
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[1]Legge 1° luglio 1890, art. 3.
[2]Sara' computato come utile agli effetti della pensione il tempo passato nelle suddette localita' dagli esploratori benemeriti per servizi prestati nell'interesse scientifico, commerciale o politico della nazione e dalle persone state incaricate dal governo di speciali missioni nelle localita' stesse; quando siano stati successivamente assunti in pubblico servizio, e si trovino nelle condizioni alle quali e' subordinato il diritto a pensione.
[3]Il diritto ai benefizi del presente articolo sara' determinato con decreto reale.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva