Art. 7
[1]Legge 21 decembre 1890, n. 7321, art. 16.
[2]Gli ufficiali di pubblica sicurezza che avranno raggiunto l'eta' di anni sessanta e compiuto venticinque anni di servizio; possono essere collocati a riposo d'ufficio.
Testo vigente dal 23 marzo 1895, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva