Art. 509
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta'
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351 COME MODIFICATO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 2001, N. 101. Il personale in servizio al 1 ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di eta' e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, puo' essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di eta'. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo' essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'. 105 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351. Al personale di cui al presente titolo e' attribuita, come alla generalita' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facolta' di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposto per essi previsti. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1 ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
105La Corte costituzionale con sentenza 20 maggio - 14 luglio 2026, n. 125 (in G.U. 1ª s.s. 15/7/2026, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo' essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di eta'» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di eta' o la diversa maggiore eta' individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia»".
Testo vigente dal 16 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 103 su Normattiva