Art. 70

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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 9.

[2]Qualora l'impiegato civile o il militare riammesso in attivita' avesse conseguito indennita', per il servizio precedentemente prestato, potra' riunire i due periodi di servizio, rifondendo pero' in una sol volta od anche a rate, l'indennita' gia' riscossa; ma in questo caso dovra' pagare gli interessi durante mora, per ciascuna rata. In caso contrario non sara' valutato il servizio anteriore.

[3]La rifusione dell'indennita' dovra' decorrere dal momento in cui riprende il servizio. Le rate, coi relativi interessi, non rifuse primi di esser ricollocato a riposo saranno detratte dalla nuova indennita' o pensione liquidata a suo favore.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art70 · fonte su Normattiva