Art. 71
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1910 al 1 ottobre 1919. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 15 giugno 1893, art. 8.
[2]Le pensioni spettanti agli impiegati civili, che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, che di autorita' o per prescrizione di legge, saranno liquidate indistintamente sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio attivo.
[3]La stessa disposizione sara' applicata per le pensioni e per gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito o della marina, che cessino dal servizio in seguito a loro domanda. ((Per gli ufficiali inferiori macchinisti le pensioni e gli assegni suddetti saranno liquidati come se essi avessero percepito durante l'ultimo triennio uno stipendio calcolato in base alla tabella annessa alla legge n. 362 del 6 luglio 1908 per gli ufficiali del Regio esercito, computando in aggiunta al tempo trascorso nel grado di ufficiale, il tempo trascorso nei gradi di sottufficiale macchinista.)) 10 ((Per quelli provenienti dalla marina mercantile, oltre il tempo passato come ufficiale e sottufficiale macchinista nella Regia marina, anche il tempo passato come macchinista nella marina mercantile.)) 10 ((I capitani macchinisti che cessando dal servizio avranno raggiunto col computo suddetto un numero di anni da 25 a 20 incluso, o da 2 o a 15 incluso, liquideranno rispettivamente la pensione come so nell'ultimo triennio avessero percepito lo stipendio di capitano con un quinquennio o di capitano senza quinquenni, sempreche' la pensione cosi' liquidata riesca superiore a quella che ossi possono conseguire in baso alle disposizioni vigenti.)) 10 ((I sottotenenti macchinisti, i quali, cessando dal servizio attivo, avranno raggiunto col computo suddetto un numero di anni di grado, da ufficiale, superiore a 15, liquideranno la pensione come se avessero percepito durante l'ultimo triennio lo stipendio annuo di tenente con un quinquennio)). 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 luglio 1910, n. 430
10La L. 13 luglio 1910, n. 430 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Durante il periodo dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1916: a) agli ufficiali macchinisti collocati in posizione di servizio ausiliario posteriormente al 1° marzo 1910 sono applicabili le disposizioni dell'art. 4 della presente legge; b) e' ridotto alla meta', per gli ufficiali macchinisti, il tempo minimo di permanenza nel grado e quello di navigazione prescritti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina; c) agli ufficiali macchinisti, i quali facciano domanda di collocamento nella posizione di servizio ausiliario quando manchino loro meno di sei mesi per raggiungere l'epoca fissata dal R. decreto di cui allo articolo 2 della presente legge, la pensione verra' liquidata, per gli effetti dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle pensioni militari e civili, come se avessero effettivamente percepito, fino all'epoca fissata dal predetto R. decreto, gli stipendi calcolati in base alle disposizioni del precedente articolo 4; d) ai maggiori macchinisti che abbiano piu' di 5 anni di grado ed agli ufficiali macchinisti aventi grado superiore a maggiore, che saranno collocati in posizione di servizio ausiliario in seguito all'articolo 1 della presente legge, la pensione verra' calcolata come se gli ufficiali predetti avessero percepito l'ultimo stipendio fino all'epoca in cui, non avendo ottenuto la promozione, sarebbero stati collocati in posizione di servizio ausiliario se fossero rimasti immutati i limiti di eta' stabiliti dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1898, num. 59".
Testo vigente dal 29 luglio 1910 al 1 ottobre 1919 · versione 9 su Normattiva